Rottamazione quinquies 2026 – Ne parliamo con l’avvocato tributarista Cristiano Ricci

La Legge di Bilancio 2026 torna a intervenire in materia fiscale introducendo, tra le principali misure, la cosiddetta “rottamazione quinquies”, destinata ai debiti affidati all’Agente della Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Una misura che riaccende il dibattito su equità fiscale, convenienza economica e impatti sul contenzioso. 

rottamazione quinquies 2026
Nella foto: l’avvocato tributarista Cristiano Ricci

Secondo l’analisi dell’avvocato tributarista Cristiano Ricci, “la nuova rottamazione presenta elementi di novità significativi rispetto alle precedenti edizioni”. In primo luogo, “viene ristretto l’ambito dei carichi definibili: sono esclusi quelli derivanti da accertamenti, mentre la misura si applica ai ruoli originati da controlli automatizzati”. Una limitazione che, osserva il professionista, “riduce la platea dei potenziali beneficiari”. 

Altro elemento centrale è rappresentato dalla lunga rateizzazione prevista: fino a 54 rate distribuite in nove anni. “Si tratta di una scelta pensata per rendere più sostenibile il pagamento e ridurre il rischio di decadenza, favorendo così l’adesione dei contribuenti”, sottolinea Ricci. 

Le principali novità

Sul piano procedurale, emergono novità anche nel rapporto tra rottamazione e contenzioso tributario. “Il pagamento della prima rata, accompagnato dalla relativa attestazione, potrebbe essere sufficiente per ottenere la cessazione della materia del contendere”, spiega l’avvocato. Tuttavia, aggiunge, “non si escludono possibili contrasti interpretativi, come già avvenuto in passato con analoghe misure, risolte solo ultimamente dalla Corte di cassazione (anche se, invero, una legge di interpretazione autentica aveva già fatto chiarezza)”. Inoltre, “anche nella attuale rottamazione è previsto che, in presenza di contenziosi relativi a carichi rottamati, il contribuente sia tenuto ad abbandonare il giudizio”, con una conseguente riduzione del contenzioso “non priva di criticità”. 

Diversamente dalle precedenti manovre, la Legge di Bilancio 2026 non prevede la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. 

Le maggiori criticità

Tra le principali criticità, Ricci evidenzia “una evidente disparità di trattamento”: “possono accedere alla nuova rottamazione sia i contribuenti che non hanno mai aderito a precedenti sanatorie sia quelli decaduti da precedenti definizioni agevolate, mentre restano esclusi coloro che hanno rispettato regolarmente i pagamenti”. Un effetto che, sottolinea, “finisce per penalizzare i contribuenti più virtuosi”. Ulteriori dubbi riguardano “la mancata inclusione della possibilità di rottamare i debiti derivanti da accertamento”, una preclusione che “ha impedito a una vastissima platea di contribuenti di giovarsi dell’istituto”. 

Il tema dell’equità resta centrale

Il tema dell’equità resta centrale. “La rottamazione si configura, di fatto, come una forma di condono: uno strumento utile allo Stato per recuperare crediti difficilmente esigibili e fare cassa in tempi rapidi, ma che inevitabilmente solleva dubbi sotto il profilo della giustizia fiscale”, osserva l’avvocato. 

Sebbene tali misure nascano con finalità emergenziali, negli ultimi anni hanno assunto un carattere quasi strutturale. “Una soluzione più radicale potrebbe essere rappresentata da un condono ‘tombale’, in grado di azzerare definitivamente il pregresso e consentire una ripartenza, accompagnata però da un sistema sanzionatorio realmente efficace e deterrente”, afferma Ricci, ricordando tuttavia “il vincolo delle compatibilità di bilancio e delle regole europee”. 

L’estensione del piano di pagamento rappresenta certamente un vantaggio concreto per i contribuenti, ma non privo di rischi. “La decadenza dal beneficio scatta, tra l’altro, in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, con la conseguente perdita delle agevolazioni e l’impossibilità di accedere alle rateizzazioni ordinarie”, evidenzia. 

L’adesione alla rottamazione

Va inoltre sottolineato che l’adesione alla rottamazione comporta effetti protettivi: “sui carichi oggetto della definizione non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviate o proseguite procedure esecutive”. 

Infine, dai dati attuali emerge che gli enti locali si sono mostrati restii ad aderire alla rottamazione quinquies. “Ciò lascia esclusi molteplici debiti, spesso difficilmente recuperabili, che resteranno a carico degli enti stessi e dovranno essere riscossi con le modalità ordinarie”, conclude Ricci. 

Non è escluso, tuttavia, che con l’avvicinarsi del termine del 30 aprile per aderire alla misura, il Governo possa intervenire. “Sulla base dei dati relativi alle somme incassate, potrebbe essere previsto un allargamento dei carichi rottamabili oppure una proroga dei termini, come già avvenuto in passato”, osserva l’avvocato. 

La “rottamazione quinquies” si conferma dunque uno strumento complesso: da un lato offre un’opportunità concreta per i contribuenti in difficoltà, dall’altro solleva questioni rilevanti sul piano dell’equità e della coerenza del sistema fiscale. 

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